In consulente di parte o CTP deve essere un professionista afferrato in particolari competenze tecniche, acquisite nel corso degli anni con l’esperienza, che devono servire per consigliare una o più parti durante una controversia. La nomina del CTP può avvenire da privati cittadini, da professionisti (come ad esempio avvocati), o dalle compagnie di assicurazione, ma non può avvenire in alcun modo dal giudice. Per essere chiamato come consulente di parte, non è necassario essere iscritto in alcun albo particolare, a differenza di quanto avviene per la nomina del CTU, l'unico obbligo è quello di poter esercitare autonomamente la libera professione per ciascun ambito specifico.
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi. Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse. Il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento mentre per il CTP non è necessario, quest'ultimo, viene chiamato per confrontarsi su disquisizioni tecniche che hanno luogo durante le operazioni peritali con il fiduciario del giudice CTU ed eventuali altri consulenti tecnici di parte in causa.
La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
In primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il consulente tecnico d'ufficio portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali quest'ultimo potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri Consulenti di parte.